I soggetti destinatari delle misure di protezione temporanea, dal momento della presentazione della relativa domanda di permesso di soggiorno, hanno accesso all’assistenza sanitaria da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale italiano in regime di esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria, se non svolgono alcuna attività lavorativa.
Questo è quanto dispone l’ordinanza del dipartimento della Protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022, contenente nuove disposizioni per garantire l’accoglienza delle presone in fuga dalla guerra in Ucraina. L’esenzione viene rilasciata al richiedente al momento dell’attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta e ha durata dal 4 marzo al 31 dicembre 2022. Si ricorda che la richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea garantisce l’assistenza sanitaria sul territorio nazionale, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, attraverso l’iscrizione nelle ASL di domicilio. Per “domicilio” si intende l’indirizzo indicato nella richiesta di permesso. L’iscrizione si effettua solitamente in un ufficio o presso uno sportello, chiamato “scelta e revoca del medico”. Nella stessa sede è possibile scegliere il medico di famiglia e/o il pediatra per i minori.
Per ulteriori informazioni:
Ministero della Salute
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