Bandi scaduti

No profit: cosa cambia per le riunioni dopo la conversione del “Cura Italia”

Il nuovo testo del Decreto legge 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”) ha uniformato la data del 31 ottobre 2020 come termine entro il quale tutti gli enti non profit possono approvare il bilancio.


Un articolo di Cantiere Terzo Settore prova a fare chiarezza anzitutto sulla possibilità di convocare gli organi sociali in questo periodo, oltre che analizzare più nello specifico la situazione per ODV, APS ed Onlus.
Il nuovo DPCM 26 aprile 2020, in continuità con i precedenti, ha anzitutto confermato il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati (art.1, c.1, lett. d), così come la sospensione delle manifestazioni organizzate, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, svolti in luogo pubblico o privato (art.1, c.1, lett. i). È stata inoltre differita almeno fino al 17 maggio (termine di efficacia del Decreto) ogni altra attività convegnistica o congressuale (art.1, c.1, lett. s).
Da tali disposizioni è evidente come ad oggi gli enti non profit non possano riunire gli organi sociali (assemblea, consiglio direttivo o di amministrazione, organo di controllo, altri organi) nella modalità consueta, quella cioè che prevede la partecipazione fisica degli individui.
Tale divieto, che ha come base una causa di forza maggiore, vale quantomeno sino al 17 maggio, termine di efficacia del DPCM 26 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, le quali sembrano comunque più che probabili.
Il Decreto “Cura Italia” ha previsto (all’art.73, c.4) per le associazioni (sia riconosciute che non riconosciute) e le fondazioni la facoltà di riunire gli organi sociali in videoconferenza, anche qualora tale modalità non sia espressamente contemplata nello statuto: e ciò è possibile fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato dal Governo, salvo ulteriori proroghe).
A tale positiva estensione se ne è aggiunta un’altra, di segno opposto: il nuovo comma 8-bis dell’art.106 del Decreto ha disposto l’applicazione delle disposizioni in esso contenute, relative allo svolgimento delle assemblee delle società, ad associazioni e fondazioni con l’espressa eccezione di ODV, APS ed Onlus.
Fra tali disposizioni vi è la possibilità di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni (anziché 120) dalla chiusura dell’esercizio sociale (cioè il 29 giugno, per i molti enti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare) per deliberare in merito all’approvazione del bilancio.
Se questo è vero, tale disposizione appare avere un significato pratico pressoché nullo visto che, come detto in precedenza, l’art.35, c.3-ter del nuovo “Cura Italia” ha disposto la proroga per l’approvazione del bilancio per tutti gli enti non profit al 31 ottobre 2020, quindi ben più in là del 29 giugno.

Per ulteriori informazioni:
Governo Italiano
url: www.governo.it


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