Nella seduta dello scorso 25 giugno, l’Aula del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, già approvato dalla Camera dei deputati.
La legge – che a breve sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale – interviene modificando alcune disposizioni rilevanti del codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017). È previsto che per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l’iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare (come già previsto per tutte le imprese sociali) il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), è efficace ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica.
Riguardo alle fondazioni rientranti nel suddetto ambito, è previsto che i controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del codice civile siano esercitati dagli uffici del Registro delle imprese.
Viene, inoltre, aumentato da € 220.000 a € 300.000 il limite sotto il quale gli enti possono redigere il rendiconto per cassa in luogo del bilancio di competenza.
È prevista la possibilità in via ordinaria, salvo divieto espresso nell’atto costitutivo o nello statuto, dell’intervento degli associati all’assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipi e voti, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
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