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Ministero Lavoro e Politiche Sociali: chiarimenti su imposta di registro e agevolazioni fiscali

La nota n. 4314 della Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicata il 18 maggio 2020 chiarisce, in risposta ad alcuni quesiti, che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato sono esenti dalla imposta di registro.

L’articolo 82 comma 3 del Codice del Terzo settore prevede l’esenzione della imposta di registro sia per l’atto costitutivo sia per gli atti connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato e quindi anche per la registrazione dei verbali di assemblea degli associati che modificano lo statuto al fine di adeguarlo alla normativa del Codice del Terzo settore. Si è posto il dubbio se l’esenzione spettasse nonostante l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) non fosse ancora avvenuta sia nell’ipotesi che il registro non sia ancora stato formato (condizione attuale) sia nell’ipotesi che l’ente si costituisca e chieda l’iscrizione nel registro (condizione a regime nel momento in cui il registro è operativo). Il Ministero conferma la risposta affermativa e la motivazione risiede nel fatto che già la prima formulazione dell’art. 82 del D.Lgs. 117/2017 fu corretta in tal senso dall’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 105/2018 il quale volle ripristinare l’esenzione della imposta di registro già presente per le organizzazioni di volontariato all’art. 8 comma 1 della Legge 266/91. Inoltre, il Ministero chiarisce che la qualifica di Onlus viene mantenuta fino a quando non si perfeziona l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore determinando in questo modo l’avvenuta trasformazione dell'Associazione di Promozione Sociale (APS) in Ente del Terzo Settore (ETS). L’art. 101 comma 8 del Codice del Terzo Settore prevede che la perdita della qualifica di Onlus, a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per la devoluzione del patrimonio, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente. E questo vale in quanto ai sensi dell’art. 101 comma 3, nel periodo transitorio, da parte degli ETS si intende soddisfatto il requisito dell’iscrizione al RUNTS attraverso l’iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore che in questo caso è il registro delle Associazioni di Promozione Sociale. Solo quando, ai sensi dell’art. 54 del Codice del Terzo Settore, a seguito della trasmigrazione dell’ente dal Registro APS al RUNTS quest’ultimo effettuerà le verifiche del caso per accertare la sussistenza dei requisiti per la sua iscrizione e, nonostante le richieste di operare le eventuali correzioni richieste allo statuto, l’ente non vi ottemperasse, quest’ultimo verrebbe ad essere un ente non commerciale sia privo della qualifica di ETS, perché non in possesso dei requisiti, sia privo anche della qualifica di Onlus.

Per ulteriori informazioni:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
url: www.lavoro.gov.it


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